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Guida · Norme e incentivi

AI Act: cosa deve fare un'azienda manifatturiera

Obblighi e scadenze dell'AI Act dopo l'Omnibus del luglio 2026, spiegati per chi usa l'AI in fabbrica e in ufficio: cosa vale già e cosa è rinviato.

A cura di FT Support Aggiornata il 11 minuti di lettura

La risposta in breve

A un'azienda manifatturiera che usa strumenti di intelligenza artificiale l'AI Act chiede oggi quattro cose: non usare le pratiche vietate, adottare misure per l'alfabetizzazione del personale, rispettare gli obblighi di trasparenza in vigore dal 2 agosto 2026 e sapere se qualche sistema rientra nell'alto rischio. Gli obblighi per l'alto rischio sono stati rinviati al 2 dicembre 2027 e, per l'AI incorporata in prodotti regolati, al 2 agosto 2028.

  • Quasi sempre l'azienda è utilizzatore (deployer), non fornitore: gli obblighi sono più leggeri.
  • Già in vigore: pratiche vietate, alfabetizzazione del personale, trasparenza.
  • Alto rischio rinviato: 2 dicembre 2027 per gli usi dell'Allegato III, 2 agosto 2028 per i prodotti.
  • Attenzione alle risorse umane: selezione, valutazione e monitoraggio dei lavoratori sono usi ad alto rischio.
  • In Italia: informativa ai lavoratori (legge 132/2025), responsabilità penali e civili dal 30 settembre 2026 (d.lgs. 160/2026) e, dal 23 ottobre 2026, autorità e multe (d.lgs. 179/2026): vigila l'ACN e le decisioni sul rapporto di lavoro restano a una persona.

Nota. Contenuto informativo aggiornato al 12 ottobre 2026, basato sui testi ufficiali citati in fondo. Non è una consulenza legale: per decisioni sulla conformità rivolgiti a un professionista.

Prima domanda: che ruolo hai?

L’AI Act, cioè il regolamento (UE) 2024/1689, distribuisce gli obblighi in base al ruolo. Per un’azienda manifatturiera i ruoli possibili sono tre.

  • Utilizzatore (deployer). Usi sistemi di AI sviluppati da altri: un assistente, un agente nel gestionale, un software di visione per il controllo qualità. È il caso di gran lunga più comune, e quello con meno obblighi.
  • Fornitore (provider). Sviluppi o fai sviluppare un sistema di AI e lo metti sul mercato o in servizio con il tuo nome. Succede, per esempio, a chi vende ai clienti un prodotto o un servizio con l’AI dentro. Attenzione: si diventa fornitori anche modificando in modo sostanziale un sistema ad alto rischio altrui o cambiando la destinazione d’uso di un sistema: chi prende un assistente generico e lo usa per ordinare i curriculum si assume gli obblighi del fornitore di un sistema ad alto rischio.
  • Fabbricante di prodotti. Costruisci macchine o altri prodotti regolati e l’AI ne è un componente di sicurezza. È un capitolo a parte, che l’Omnibus del 2026 ha cambiato: ne parliamo più sotto.

Anche chi fa sviluppare un sistema per uso interno e lo mette in servizio con il proprio nome è fornitore ai sensi del regolamento. Conta poco finché il sistema non è ad alto rischio, conta molto se lo è. La prima cosa da fare è quindi capire che cosa fa il sistema, non chi l’ha scritto.

Il calendario aggiornato

Nel luglio 2026 il calendario è cambiato. Il regolamento (UE) 2026/1744, noto come Omnibus digitale sull’AI, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 luglio 2026 ed è in vigore dal 27 luglio 2026.

DataChe cosa si applica
1° agosto 2024Entrata in vigore dell’AI Act
2 febbraio 2025Pratiche vietate e alfabetizzazione in materia di AI
2 agosto 2025Regole sui modelli di AI per finalità generali, autorità e sanzioni
27 luglio 2026In vigore l’Omnibus: articolo 4 riscritto, rinvio dell’alto rischio, semplificazioni
2 agosto 2026Applicazione generale, compresi gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50
23 ottobre 2026In Italia: decreto legislativo 179/2026, poteri dell’ACN e delle altre autorità, multe, decisioni sul lavoro riservate a una persona
2 dicembre 2026Nuovi divieti sui contenuti intimi non consensuali e sul materiale pedopornografico; termine per marcare i contenuti generati da sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026
2 dicembre 2027Obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III
2 agosto 2028Obblighi per l’AI ad alto rischio legata ai prodotti dell’Allegato I

I sistemi ad alto rischio già sul mercato prima di queste date rientrano negli obblighi solo se da allora subiscono modifiche significative.

Che cosa vale già oggi

1. Le pratiche vietate

Sono vietati, tra gli altri, i sistemi che manipolano le persone in modo subdolo, il punteggio sociale, la categorizzazione biometrica su caratteristiche sensibili e, punto che riguarda direttamente le aziende, il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro, salvo ragioni mediche o di sicurezza. Un software che “misura l’attenzione” o “lo stato d’animo” degli operatori è da evitare.

2. L’alfabetizzazione del personale

L’articolo 4, nella versione in vigore dal 27 luglio 2026, dice che fornitori e utilizzatori adottano misure per sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di AI del proprio personale e di chi usa i sistemi per loro conto, tenendo conto di conoscenze, esperienza, formazione e contesto d’uso. Il testo precisa che questo non impone di garantire un livello specifico per ogni singola persona. Commissione e Stati membri devono sostenere le imprese, in particolare le PMI, anche pubblicando esempi pratici.

In concreto: formazione proporzionata a chi usa che cosa, regole interne sull’uso degli strumenti, e una traccia di ciò che si è fatto. I chiarimenti della Commissione europea, con un esempio di registro, sono nella guida Formazione AI obbligatoria: cosa chiede l’AI Act.

3. La trasparenza

Dal 2 agosto 2026 si applica l’articolo 50. Per un’azienda che usa l’AI i casi pratici sono tre.

  • Assistenti e chatbot rivolti a clienti o fornitori: le persone devono sapere che stanno interagendo con un sistema di AI, a meno che sia evidente. Il sistema deve essere progettato così dal fornitore; chi lo mette sul proprio sito deve verificare che l’avviso ci sia.
  • Immagini, audio e video artificiali che sembrano veri (deep fake): chi li diffonde deve dichiarare che sono generati o manipolati.
  • Riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica, nei pochi casi ammessi: le persone esposte vanno informate.

I fornitori di sistemi che generano contenuti devono inoltre marcarli in formato leggibile dalle macchine; per i sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 il termine è il 2 dicembre 2026.

Quali usi possono essere ad alto rischio in un’azienda manifatturiera

Le risorse umane. L’Allegato III, punto 4, classifica ad alto rischio i sistemi usati per selezionare il personale, cioè pubblicare annunci mirati, filtrare le candidature e valutare i candidati, e quelli usati per decidere promozioni o cessazioni, assegnare compiti in base a comportamenti o caratteristiche personali, monitorare e valutare prestazioni e comportamento dei lavoratori. Un software che ordina i curriculum o che valuta la produttività dei singoli rientra qui.

L’AI come componente di sicurezza di una macchina. Su questo l’Omnibus ha cambiato strada. Il regolamento macchine (UE) 2023/1230, che si applica da gennaio 2027, è stato spostato nella sezione B dell’Allegato I dell’AI Act: i requisiti per l’AI ad alto rischio usata come componente di sicurezza verranno inseriti nel regolamento macchine stesso, con atti delegati della Commissione che dovranno applicarsi entro il 2 agosto 2028. Per chi costruisce macchine significa un solo quadro di riferimento, quello di settore, invece di due percorsi di conformità paralleli. L’Omnibus chiarisce anche che non sono componenti di sicurezza i sistemi usati soltanto per assistenza all’utente, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza, automazione o controllo qualità, a meno che un loro guasto metta in pericolo salute e sicurezza.

Ciò che di norma non è ad alto rischio. Assistenti sui documenti aziendali, agenti che leggono ordini e compilano anagrafiche, traduzioni, preparazione di offerte, controllo di fatture, analisi di dati di mercato, manutenzione predittiva e controllo qualità che non svolgono funzioni di sicurezza. Per questi valgono i tre obblighi generali visti sopra.

Se usi un sistema ad alto rischio: gli obblighi dell’utilizzatore

Si applicheranno dal 2 dicembre 2027, ma conviene conoscerli prima di scegliere un fornitore. L’articolo 26 chiede a chi usa un sistema ad alto rischio di:

  1. usarlo secondo le istruzioni d’uso del fornitore;
  2. affidare la sorveglianza umana a persone competenti, formate e con l’autorità per intervenire;
  3. assicurarsi che i dati in ingresso sotto il proprio controllo siano pertinenti;
  4. monitorare il funzionamento e, in caso di rischio o incidente grave, sospendere l’uso e avvisare fornitore e autorità;
  5. conservare i log generati dal sistema per almeno sei mesi;
  6. informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati prima di usare il sistema sul luogo di lavoro;
  7. collaborare con le autorità.

In Italia: la legge 132/2025

La legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, affianca il regolamento europeo. Per le imprese i punti da conoscere sono due.

  • Lavoro (articolo 11). L’uso dell’AI in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile e trasparente. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nei casi e con le modalità dell’articolo 1-bis del decreto legislativo 152/1997, cioè quando si usano sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati che incidono su assunzione, gestione del rapporto, assegnazione dei compiti, sorveglianza o valutazione dei lavoratori. Non servono i sistemi ad alto rischio perché questo obbligo scatti. Chi non informa rischia la sanzione amministrativa prevista per gli obblighi informativi, da 100 a 750 euro per ciascun mese di riferimento, con importi più alti quando i lavoratori coinvolti sono più di cinque o più di dieci.
  • Autorità (articolo 20). Le autorità nazionali per l’intelligenza artificiale sono l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), autorità di vigilanza del mercato con compiti ispettivi e sanzionatori, e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), autorità di notifica. Poteri, procedimento e multe sono nel decreto legislativo 179/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026: vedi sotto.

Novità dal 30 settembre 2026: il decreto legislativo 160/2026. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2026, attua la delega della legge 132 su responsabilità civile e penale. Tre punti toccano le imprese.

  • Un nuovo reato (articolo 437-bis del codice penale). Punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per i sistemi ad alto rischio, o le misure di sorveglianza umana, quando ne deriva un pericolo per la vita o l’incolumità. Riguarda anche l’utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana.
  • Responsabilità dell’ente. Il reato entra nel decreto legislativo 231/2001 con una sanzione da seicento a mille quote e sanzioni interdittive: va considerato nei modelli organizzativi.
  • Cause per danni. Quando il danno deriva dalla violazione di obblighi dell’AI Act, il nesso di causalità tra violazione e danno si presume, salvo prova contraria.

Dal 23 ottobre 2026: il decreto legislativo 179/2026 su autorità, vigilanza e sanzioni. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre 2026, completa il quadro italiano. Per un’azienda che usa l’AI i punti sono sei.

  • Chi controlla. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è l’autorità di vigilanza del mercato sui sistemi di AI e il punto di contatto unico: riceve i reclami, chiede documenti e informazioni, fa ispezioni e può ordinare correzioni, ritiri e sospensioni, con i poteri del regolamento europeo sulla vigilanza del mercato. Per banche, intermediari e assicurazioni vigilano Banca d’Italia, CONSOB e IVASS. Il Garante privacy è autorità di vigilanza solo per alcuni usi ad alto rischio e conserva le sue competenze sui dati personali. AgID resta l’autorità di notifica degli organismi che certificano i sistemi ad alto rischio.
  • Le multe sono quelle dell’AI Act, applicate in Italia dall’ACN: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate; fino a 15 milioni o al 3% per la violazione degli obblighi di fornitori, importatori, distributori e utilizzatori di sistemi ad alto rischio e degli obblighi di trasparenza; fino a 7,5 milioni o all’1% per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità. Il decreto aggiunge una fascia fino a 1 milione o allo 0,5% per chi non fa la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali o non spiega alla persona interessata una decisione presa con un sistema ad alto rischio (articoli 27 e 86 del regolamento). Per PMI, microimprese e start-up innovative vale il valore più basso tra importo e percentuale.
  • Per le violazioni lievi l’autorità può, invece della multa, ordinare di eliminare l’infrazione entro un termine o, se è già cessata, pubblicare una dichiarazione con la violazione e il nome del responsabile. Chi non rispetta l’ordine paga la multa aumentata fino a un terzo. I provvedimenti vengono pubblicati per estratto sul sito dell’autorità. Non è previsto il pagamento in misura ridotta.
  • L’alfabetizzazione dell’articolo 4 non ha una multa nemmeno in Italia. Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 sì.
  • Sul lavoro il decreto va oltre l’AI Act. Le decisioni finali su assunzione, modifica o cessazione del rapporto, i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni non possono essere prese solo da un sistema automatizzato: la decisione spetta a una persona con un potere effettivo e autonomo, il consenso del lavoratore non basta e il licenziamento deciso in violazione è nullo. Prima di usare questi sistemi va data l’informativa prevista per i sistemi decisionali automatizzati, e il lavoratore può chiedere una motivazione comprensibile della decisione, con il peso avuto dall’AI. I sistemi di AI che incidono su organizzazione, ritmi, modalità o sicurezza del lavoro entrano nella valutazione dei rischi, con informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici.
  • Da quando. Il decreto è in vigore dal 23 ottobre 2026, ma le multe seguono il calendario dell’AI Act: pratiche vietate e informazioni alle autorità già ora, trasparenza dal 2 agosto 2026, obblighi dell’utilizzatore di sistemi ad alto rischio dal 2 dicembre 2027. Le regole di dettaglio dei controlli e del procedimento dell’ACN sono rinviate a un regolamento.

Le sanzioni

L’articolo 99 prevede sanzioni fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate, fino a 15 milioni o al 3% per la violazione degli obblighi di fornitori, importatori, distributori e utilizzatori di sistemi ad alto rischio e degli obblighi di trasparenza (l’alfabetizzazione dell’articolo 4 non è tra questi, e il decreto italiano non le ha aggiunto una multa) e fino a 7,5 milioni o all’1% per informazioni scorrette o fuorvianti alle autorità. Per le PMI vale il più basso tra importo e percentuale; l’Omnibus ha esteso una regola analoga alle piccole imprese a media capitalizzazione per le ultime due fasce. In Italia le multe le applica l’ACN dal 23 ottobre 2026 (decreto legislativo 179/2026), che aggiunge una fascia fino a 1 milione o allo 0,5% per la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e per la spiegazione delle decisioni prese con sistemi ad alto rischio; per le violazioni lievi l’autorità può limitarsi a un ordine di rimediare entro un termine.

Che cosa fare adesso: sette passi

  1. Fai l’inventario dei sistemi di AI in uso, compresi quelli che le persone usano per conto proprio.
  2. Classifica ogni sistema: ruolo dell’azienda, uso, livello di rischio.
  3. Elimina o correggi gli usi vicini alle pratiche vietate, a partire da tutto ciò che “legge” emozioni o comportamenti dei lavoratori.
  4. Organizza l’alfabetizzazione: formazione proporzionata ai ruoli, regole interne su dati riservati e strumenti ammessi, registro di ciò che si è fatto.
  5. Sistema la trasparenza: avviso sugli assistenti rivolti al pubblico, etichetta sui contenuti artificiali realistici.
  6. Informa i lavoratori quando usi sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati che incidono sul rapporto di lavoro, e tieni in mano a una persona ogni decisione su assunzioni, valutazioni, provvedimenti e licenziamenti, come chiede la legge italiana. Se l’AI incide su ritmi e sicurezza del lavoro, aggiorna la valutazione dei rischi.
  7. Guarda i contratti con i fornitori: istruzioni d’uso, log, responsabilità, dove passano i dati. E segna in calendario il 2 dicembre 2027.

Come ne teniamo conto nei progetti

Nei sistemi che costruiamo le regole dell’AI Act coincidono con la buona progettazione: persone nel ciclo decisionale, registro delle azioni, trasparenza su dove lavora l’AI, permessi uguali a quelli degli utenti, e una giornata di formazione per chi userà lo strumento. È il nostro metodo, ed è il modo in cui funziona il CRM con agenti AI che usiamo ogni giorno.

Non sviluppiamo sistemi ad alto rischio senza una valutazione specifica condivisa con il cliente e con i suoi consulenti.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), testo in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
  2. Regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026 (Omnibus digitale sull'AI), GU L del 24 luglio 2026
  3. Commissione europea, quadro normativo sull'AI e calendario di applicazione
  4. Legge 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (Normattiva)
  5. Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, responsabilità civile e penale in materia di AI (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026)
  6. Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e sanzioni (Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026)
  7. Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, testo su Normattiva
  8. Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine
  9. Commissione europea, domande e risposte sull'alfabetizzazione in materia di AI
  10. Commissione europea, obblighi di trasparenza dell'articolo 50
  11. AI Act Service Desk della Commissione, calendario di attuazione

Verificate il 12 ottobre 2026. Norme e scadenze cambiano: prima di decidere controlla sempre la fonte ufficiale.

Domande frequenti

Le risposte in breve

L'AI Act riguarda anche un'azienda che usa soltanto strumenti di AI comprati da altri?

Sì, ma con obblighi più leggeri. Chi usa un sistema di AI sotto la propria autorità è un utilizzatore, in inglese deployer. Deve evitare le pratiche vietate, adottare misure per l'alfabetizzazione del personale e rispettare gli obblighi di trasparenza. Obblighi più pesanti scattano solo se il sistema usato è classificato ad alto rischio.

Da quando si applicano gli obblighi per i sistemi ad alto rischio?

Il regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, li ha rinviati: dal 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III, per esempio quelli usati per selezionare o valutare i lavoratori, e dal 2 agosto 2028 per l'AI che è componente di sicurezza di prodotti regolati.

L'obbligo di formazione sull'AI esiste ancora?

Sì, ma è cambiato. Dal 27 luglio 2026 l'articolo 4 chiede a fornitori e utilizzatori di adottare misure per sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di AI del personale, tenendo conto di competenze e contesto d'uso. Non impone di garantire un livello specifico per ogni persona. Resta un obbligo: conviene poter dimostrare che cosa si è fatto.

Un assistente AI sui documenti aziendali o un agente nel gestionale sono ad alto rischio?

In genere no. Leggere documenti, rispondere sulle procedure, compilare anagrafiche, preparare offerte o controllare fatture non rientrano negli usi ad alto rischio dell'Allegato III. Lo diventano gli usi che incidono sulle persone, come selezionare candidati, valutare o monitorare i lavoratori, assegnare compiti in base a caratteristiche personali.

Che cosa chiede la legge italiana sull'intelligenza artificiale ai datori di lavoro?

L'articolo 11 della legge 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, obbliga il datore di lavoro a informare il lavoratore dell'uso dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 152/1997, cioè quando si usano sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati che incidono su assunzione, gestione del rapporto, assegnazione dei compiti, sorveglianza o valutazione dei lavoratori. Dal 30 settembre 2026 il decreto legislativo 160/2026 aggiunge un reato per chi omette le misure di sicurezza o di sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio, la responsabilità dell'ente e la presunzione del nesso di causalità nei giudizi per danni.

Quali sono le sanzioni previste dall'AI Act?

Fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate, fino a 15 milioni o al 3% per la violazione degli obblighi di fornitori, importatori, distributori e utilizzatori di sistemi ad alto rischio e degli obblighi di trasparenza (l'alfabetizzazione dell'articolo 4 non è tra questi, e il decreto italiano non le ha aggiunto una multa), fino a 7,5 milioni o all'1% per informazioni scorrette alle autorità. Per le PMI si applica il valore più basso tra importo e percentuale. In Italia le applica l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dal 23 ottobre 2026, con una fascia in più fino a 1 milione o allo 0,5% per la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e per la spiegazione delle decisioni prese con sistemi ad alto rischio; per le violazioni lievi può limitarsi a ordinare di rimediare entro un termine.

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